Crowdfunding, l’UE approva il nuovo regolamento

Redazione BacktoWork 11/10/2020

Promuovere il crowdfunding su scala europea e proteggere gli investitori: sono questi gli obiettivi del nuovo regolamento crowdfunding approvato dall’Unione Europea, che prevede un unico insieme di norme per regolamentare i servizi di crowdfunding in maniera omogenea in tutti gli Stati membri, superando così il problema della frammentazione di cui soffre attualmente il mercato.

Il nuovo regolamento 2020 - che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE - mira a rendere più semplice il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding nel mercato comune grazie ad una sorta di “passaporto europeo” e punta a creare nuove opportunità per startup e investitori.

L’ok dell’UE alle nuove norme è un passo in avanti importante per far sì che il crowdfunding diventi una delle principali fonti di finanziamento alternativo per il mercato delle startup e delle PMI in Europa da qui ai prossimi 10 anni. Un quadro armonizzato di regole ispirerà più fiducia agli imprenditori e agli investitori che vorranno utilizzare questa forma di finanziamento, e consentirà alle piattaforme di operare su scala paneuropea, dovendo adeguarsi ad un solo complesso di norme, invece che a normative che cambiano a seconda del Paese. Ciò consentirà alle piattaforme di fornire più facilmente i propri servizi e permetterà a startup e PMI di estendere la platea dei potenziali investitori proponendo offerte transfrontaliere.

Nel nuovo regolamento sono previste anche tutele rigorose per proteggere gli investitori, ai quali deve essere fornito un prospetto informativo con tutti i dettagli chiave per l’investimento. Le piattaforme sono inoltre tenute a presentare ai clienti informazioni chiare e trasparenti sui criteri con cui vengono selezionati i progetti proposti e sui possibili rischi finanziari di ciascun progetto. 

Regolamento europeo crowdfunding 2020: principali punti di attenzione

Tra le regole principali sono particolarmente rilevanti le seguenti:

  • I fornitori di servizi di crowdfunding non devono pagare né accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per l’attività di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding
  • I fornitori di servizi di crowdfunding devono garantire un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento dei loro progetti, come per esempio la mancanza di precedenti penali nei settori del diritto commerciale, fallimentare, ecc
  • Gli stessi servizi devono garantire anche procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti
  • I servizi di crowdfunding non possono ritrovarsi in conflitto di interesse, per esempio non possono partecipare a una offerta sulla propria piattaforma o accettare come titolari di progetti dipendenti, dirigenti, soci della piattaforma con più del 20%
  • I fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a non pregiudicare la qualità e il monitoraggio dei servizi stessi quando li esternalizzano, rimanendone responsabili.
  • Viene istituto un registro dei servizi di crowdfunding, messo a disposizione del pubblico e regolarmente aggiornato
  • I servizi quindi devono fornire in forma riservata l’elenco annuale dei progetti finanziati all’ESMA (l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)
  • Devono altresì pubblicare i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding almeno nel corso dei 36 mesi precedenti nonché i tassi di default previsti ed effettivi
  • I fornitori di crowdfunding devono garantire la presenza di test di conoscenze finanziarie per gli investitori, nonché di un periodo di riflessione precontrattuale durante il quale l’investitore può effettuare una revoca
  • I potenziali investitori devono ricevere una scheda per ogni progetto con tutte le informazioni rilevanti sia sul progetto stesso sia sulle persone fisiche e giuridiche responsabili

Regolamento europeo crowdfunding cosa cambia rispetto al regolamento Consob

Il nuovo regolamento ricalca in molti casi quello già presente in Italia e promosso dalla Consob, ma vi sono alcune differenze.

Una delle principali è il fatto che non si applica solo ai portali di Equity Crowdfunding o alle offerte di debt crowdfunding, come finora in Italia con il regolamento della Consob per il crowdfunding, ma anche a quelle di lending crowdfunding, in cui si concedono prestiti.

In questo campo il fornitore di servizi avrà l’autorità, se autorizzato, di ripartire i fondi prestati tra più progetti.

Inoltre passa da 8 a 5 milioni il massimo di raccolta permesso. Tuttavia viene a cadere il requisito per cui almeno il 5% del totale dell’investimento dovese essere sostenuto da un soggetto istituzionale, che finora rappresentava a volte un vincolo importante per il buon fine di una raccolta. 

E diventano più larghi i criteri per la definizione di investitore istituzionale stesso. Basterà avere un reddito maggiore di 60 mila euro l’anno o più di 100 mila euro di capitale e aver lavorato per un anno nel settore finanziario.

Passaporto europeo crowdfunding

Di conseguenza in base al nuovo regolamento europeo sul crowdfunding le aziende, seguendo queste regole, adeguando la propria operatività interna e le procedure di vigilanza e di controllo, potranno ottenere quello che si può definire un passaporto europeo che consentirà loro di raccogliere investimenti non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.


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