Si dice Ipo, in realtà si tratta dell’acronimo dei termini Initial Public Offering, ovvero l’offerta pubblica iniziale di una società al momento di essere quotata in Borsa.
Alla Ipo, che è regolamentata dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58/1998) - che tutela gli investitori e l’azienda quotata - partecipano i seguenti soggetti:
La società che intende quotarsi in borsa deve darne comunicazione Consob, mediante il documento di “Comunicazione preventiva”. Segue poi la definizione del Prospetto Informativo, che contiene le regole che definiscono la quotazione della società, insieme a una descrizione della stessa, della sua proprietà e del mercato di riferimento. Questo documento ha origine principalmente dalla Direttiva 2003/71/CE e dal relativo regolamento di attuazione (Regolamento 809/2004/CE) e ha come obiettivo quello di fornire informazioni utili agli investitori per valutare la possibilità di investimento nella società che si appresta a quotarsi.
Tre sono le tipologie di Ipo possibili, a seconda delle modalità di collocamento:
OPS (Offerta Pubblica di Sottoscrizione): la società che vuole quotarsi in borsa emette nuove azioni, che vengono collocate sul mercato (l’operazione deve essere successiva a un aumento di capitale sociale);
OPV (Offerta Pubblica di Vendita): la società vende parte del proprio pacchetto azionario sul mercato regolamentato, senza emettere nuove azioni. Questo metodo è utilizzato soprattutto per la privatizzazione di aziende pubbliche;
OPVS (Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione): è una miscellanea delle due operazioni precedenti, che difficilmente si verifica nella realtà.
Infine, prima della quotazione si svolge il road show, ovvero l’incontro della società con le comunità finanziarie allo scopo di presentare la propria Ipo e iniziare a raccogliere le adesioni.