Il termine OICR è l’acronimo di Organismo d’Investimento Collettivo del Risparmio, ovvero un organismo creato per gestire il capitale raccolto tra il pubblico dei risparmiatori.
La normativa italiana disciplina gli OICR all’interno del TUF, Testo Unico della Finanza, fornendone questa definizione:
“organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, [...] ed è investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base ad una politica di investimento predeterminata”.
Attualmente nell’ordinamento italiano all’interno della macro-categoria degli OICR rientrano due sotto-categorie: i fondi comuni e le società di investimento.
Sono istituiti e gestiti da SGR, società di gestione del risparmio, e sono costituiti in forma di patrimonio autonomo, separato dal patrimonio del gestore. Gli investitori - in cambio del capitale investito - ricevono quote del fondo e non azioni della società di gestione.
Denominate SICAV, se la società di investimento è a capitale variabile, o SICAF, se la società di investimento è a capitale fisso. Sono costituite in forma societaria e gestiscono il patrimonio raccolto mediante il collocamento di proprie azioni (e di altri strumenti finanziari partecipativi nel caso delle Sicaf). Ne deriva che - al contrario dei fondi comuni - quando si investe attraverso Sicav/Sicaf si diventa soci della società.
In altri termini, nel caso dei fondi comuni - che sono gestiti dalle SGR - gli investitori non sono soci, ricevendo quote di partecipazione al fondo e non azioni della società. Nel secondo caso gli investitori diventano soci, poiché sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla Sicav/Sicaf, senza distinzione di patrimoni.