Prima di investire

Informazioni utili sul gestore della piattaforma, sulle procedure e sugli Investire strumenti finanziari proposti,
se non dovessi trovare la risposta alle tue domande ti preghiamo di contattarci.

Informazioni sul gestore

Il portale www.backtowork24.com è gestito dalla BacktoWork24 S.r.l., con sede legale in Via Bergognone, 34  20144 Milano, P.IVA 12917981008, capitale sociale 622.820,00  euro interamente versato.

BacktoWork24 S.r.l. è iscritta al Registro dei gestori di portali di raccolta capitali online tenuto dalla Consob con delibera n.19102 del 14/01/2015, ed ha iniziato la propria attività a partire dal 01/02/2016.

Il socio di riferimento, con quota superiore al 20% del capitale sociale, è Intesa Sanpaolo Spa.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Viviana Bacigalupo, Alberto Bassi, Marco Valobra.

Informazioni relative alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l’eventuale affidamento di tale attività a terzi

BacktoWork24 opera come piattaforma di equity crowdfunding, regolarmente iscritta al registro Consob, cioè permette a startup e PMI che necessitano di capitali per sostenere ambiziosi piani di crescita, di proporre le proprie iniziative imprenditoriali a potenziali investitori, afferenti al network della piattaforma stessa.

Ogni investitore, una volta compresi i rischi legati all’investimento, può decidere se investire nelle aziende presentate in piattaforma, acquisendo in cambio titoli di partecipazione all’azienda stessa, vale a dire equity.

Una volta raccolto il capitale richiesto, si chiude il round di finanziamento dell'azienda e il compito della piattaforma si esaurisce.

La piattaforma esegue un processo di selezione molto accurato dei progetti da presentare.

Le aziende che presentano il proprio progetto di sviluppo tramite l’invio del dossier alla mail info[at]backtowork24.com ovvero compilando l’apposito form presente sul sito, vengono valutate da un Comitato di Valutazione, costituito in maniera permanente in seno alla società e composto dai soci e consulenti di BacktoWork24.

In questa fase viene effettuata un’accurata due diligence sul progetto di business con particolare riguardo agli aspetti legali, al mercato di riferimento, alle competenze del team proponente ed al carattere di innovatività del progetto.

Vengono anche valutati gli aspetti di fattibilità tecnica e la coerenza dei numeri contenuti nel piano di crescita previsionale, nel piano investimenti e nell’analisi del cash flow prospettico.

Per passare allo step successivo il Comitato di Valutazione deve esprimere parere favorevole all’unanimità, attraverso un Parere che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione di BacktoWork24.

Il Cda esamina ulteriormente il progetto di business anche con particolare riguardo alla presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali. Il Cda si esprime quindi in merito all’approvazione o meno della richiesta di pubblicazione del progetto sulla piattaforma.

Informazioni relative alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale

BacktoWork24 ha un accordo di collaborazione con il Banco BPM e con Banca Finint. L'azienda sceglie una sede tra le tante presenti sul territorio, presso la quale verrà aperto un conto corrente bancario a nome della società stessa. Il conto corrente sarà indisponibile per tutta la durata della campagna; alla chiusura della stessa il conto verrà reso disponibile e la società entrerà in possesso del capitale raccolto.

L’investitore, una volta compresi i rischi legati all’investimento ed individuata l’azienda target, compila un ordine di investimento sull’apposito form dedicato ad ogni campagna. La piattaforma provvederà ad inoltrare gli ordini inseriti alla banca ed invierà all’investitore una mail contenente tutte le istruzioni e le coordinate bancarie per completare l’investimento. Sarà poi necessario che l’investitore effettui il bonifico dal proprio conto corrente al conto indisponibile intestato all'azienda.

Per bonifici di importi superiori alla soglia imposta dalla procedura MIFID (500 euro per persona fisica per singolo investimento e 1.000 euro considerati gli investimenti effettuati nel corso dell’anno, 5.000 euro se persona giuridica per singolo investimento e 10.000 euro considerati gli investimenti effettuati nel corso dell’anno) è necessaria la preventiva verifica della «profilatura MiFID» a cura della piattaforma.

Costi a carico degli investitori

BacktoWork non richiede il pagamento di alcuna fee da parte degli investitori che sottoscrivono le quote delle aziende presentate in piattaforma.

Misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode

BacktoWork adotta una rigida politica per la prevenzione delle frodi. Tale politica è sviluppata di concerto col gruppo Banco PPM con cui è stato predisposto un meccanismo di gestione degli ordini molto rigido. La Banca, in seguito al ricevimento degli ordini trasmessi dal Gestore e previa verifica dei corrispondenti versamenti da parte degli investitori, si impegna a trasmettere al Gestore la conferma dell’avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta.

Qualora la Banca rilevi delle anomalie e/o differenze in relazione agli ordini contatta il Gestore. A seguito della comunicazione di “esito da verificare” il Gestore effettua i controlli del caso con l’investitore ed impartisce alla Banca le istruzioni necessarie al perfezionamento dell’ordine.

Inoltre BacktoWork applica le più avanzate tecniche per prevenire le frodi informatiche, soprattutto in termini di profilazione on line dei propri utenti, con un sistema di criptazione delle password, sistema di riconoscimento antibot denominato captcha e sistema di conferma di iscrizione tramite link da inviare via email. È altresì previsto un meccanismo di recupero password tramite invio mail con chiave di sicurezza personalizzata.

Misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori

BacktoWork ha predisposto degli strumenti atti a preservare la sicurezza, l’integrità e la disponibilità dei dati immagazzinati, nonché la tutela della privacy degli utenti del servizio. È stato nominato un responsabile della sicurezza informatica, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica sicurezza[at]backtowork24.com che si occupa costantemente della manutenzione e dell’aggiornamento della piattaforma, la cui sicurezza viene quindi continuamente monitorata. Inoltre i dati sensibili degli utenti registrati, come per esempio le password, sono salvati nel database del gestore in maniera cifrata, al fine di garantire un livello di sicurezza ancora maggiore.

Per limitare la possibilità di intrusione, il database è completamente chiuso verso l’esterno tramite firewall e controllo di IP, ed è soltanto accessibile dal server stesso (localhost) al fine di mostrare le informazioni necessarie mantenendo al contempo le limitazioni d’accesso a possibili soggetti ostili. Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’erogazione dei servizi richiesti, all’elaborazione di dati statistici sull’uso dei servizi stessi e all’invio di informazioni promozionali, ove questo sia stato esplicitamente autorizzato. I dati dei clienti di BacktoWork24 non saranno in alcun modo diffusi in rete o ceduti a terzi. In qualsiasi momento sarà possibile per il cliente richiedere la verifica, la modifica o la cancellazione dei propri dati.

Misure predisposte per gestire i conflitti di interessi

BacktoWork24 adotta una politica per l’individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ai propri clienti. La responsabilità della gestione dei conflitti di interesse è affidata alla Direzione Aziendale. La società adotta misure organizzative, procedure e controlli per prevenire l’opportunità che insorgano tali situazioni e per una loro idonea gestione. In particolare, a tutti i soggetti ritenuti rilevanti, vengono applicate delle specifiche misure, formalizzate in appositi codici e regole deontologiche interne, volte ad assicurare che tali soggetti:

  • Non rivelino a terzi, se non per motivi strettamente correlati all’esercizio delle proprie funzioni, le informazioni riservate e/o confidenziali di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività;
  • Non utilizzino informazioni privilegiate e si astengano dall’utilizzare in modo scorretto, informazioni relative ad operazioni disposte dalla clientela in attesa di esecuzione, di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività;
  • Evitino di consigliare/sollecitare qualunque altra persona relativamente a informazioni in loro possesso, se non per motivi direttamente connessi all’esercizio delle proprie funzioni, e di raccomandare o indurre altri soggetti, sulla base di esse, al compimento di operazioni nell’interesse proprio o di terzi;
  • Si astengano dal diffondere notizie false o dal porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione dell’andamento e del valore di strumenti finanziari;
  • Non effettuino, in nome o per conto proprio o di terzi, operazioni su strumenti finanziari in contropartita diretta con gli investitori.

Trattazione dei reclami

È possibile inoltrare reclami tramite posta elettronica all’indirizzo reclami[at]backtowork24.com oppure tramite posta ordinaria all’indirizzo BacktoWork24 S.r.l. Via Bergognone, 34 20144 Milano. L'utente dichiara che per qualsiasi azione legale e/o controversia che dovesse nascere o derivare dall'applicazione delle condizioni di utilizzo del portale, il foro competente per territorio sia unicamente quello del Tribunale di Milano.

Diritto di recesso

L'investitore può recede dall'investimento, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, entro 7 giorni dalla data dell'ordine. Per effettuare il recesso è sufficiente inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica recesso[at]backtowork24.com

Diritto di revoca

Ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, qualora tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa si chiude definitivamente sopraggiunga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale nelle informazioni relative all'offerta stessa inserite sul portale che possano influire la decisione di aderire all'investimento, l'investitore potrà esercitare il diritto di revoca dall'investimento, senza alcuna spesa aggiuntiva ed entro 7 giorni decorrenti dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza dell'investitore, inviando una semplice comunicazione all'indirizzo di posta elettronica revoca[at]backtowork24.com

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

BacktoWork24 ha aderito all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB con (delibera 19602 del 4 maggio 2016). L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro. E’ uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale. L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per il Procedimento Giudiziale, relativo ad ogni controversia riguardante l'instaurazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione dell'accordo tra le Parti, ad eccezione dei casi in cui l'utente del Portale possa essere definito quale consumatore ai sensi del D.Lgs n. 206 del 2005, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Rischio di perdita dell’intero capitale investito

La disciplina italiana sull’equity crowdfunding consente di sottoscrivere strumenti di capitale di start-up e di Pmi: si tratta quindi di investimenti tra i più rischiosi, perché acquistando “titoli di capitale” si diventa soci dell’azienda e si partecipa quindi per intero al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali. Poiché si tratta molto spesso di società neo costituite operanti in settori innovativi, il rischio che il progetto imprenditoriale non vada a buon fine è ancora maggiore rispetto a quello delle società già da tempo operanti in un determinato settore, il che, ovviamente, incide anche sul rischio per gli investitori di perdere l’intero capitale investito.

E’ opportuno pertanto investire solo le somme per le quali si ritiene di poter sostenere la totale perdita.

Inoltre, con riferimento all’intero portafoglio finanziario detenuto, è sempre una saggia regola quella di diversificare gli investimenti: in considerazione della sua elevata rischiosità l’investimento in start-up innovative e PMI dovrebbe rappresentare un percentuale (molto) limitata del portafoglio complessivamente investito anche in attività più tradizionali (titoli di Stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni, prodotti finanziari assicurativi, depositi etc.).

Rischio di illiquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste in generale nella sua capacità a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dall’esistenza di un mercato in cui il titolo può essere trattato e dalle caratteristiche di questo mercato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli negoziati sui “mercati organizzati” (ad esempio, la Borsa Italiana) sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Ciò accade perché la domanda e l'offerta di titoli vengono convogliate in gran parte sui mercati organizzati e, quindi, i prezzi rilevati in quel contesto sono ritenuti indicatori più affidabili dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Quando invece gli strumenti finanziari non sono negoziati in mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidarli o comprenderne il valore effettivo: questi strumenti finanziari sono più “illiquidi” (è più difficile venderli in tempi rapidi e a un prezzo che rispecchi effettivamente il loro valore). Gli strumenti finanziari emessi dalle start-up e Pmi che possono essere sottoscritti tramite i portali di equity crowdfunding appartengono alla seconda categoria, dal momento che il Decreto crescita ne vieta la negoziazione nei mercati organizzati per il periodo in cui la società può essere considerata una start-up innovativa (art. 25, comma 2 del “Decreto crescita bis”). Pertanto, chi compra tali strumenti deve essere consapevole del fatto che, accanto al rischio di perdita dell’intero capitale investito, vi è anche il rischio di "illiquidità" collegato sia al divieto per un primo periodo di essere scambiati su mercati organizzati e sia al fatto che - almeno inizialmente - non esiste un c.d. "mercato secondario" organizzato sul quale è possibile effettuare gli scambi una volta che gli strumenti sono stati sottoscritti. Resta ferma la possibilità di effettuare la compravendita fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi, sostenendo i relativi costi.


Divieto di distribuzione degli utili

Dobbiamo comprendere che non è facile che una società da poco costituita riesca, nei primi anni di vita, a produrre utili. Il “Decreto crescita bis” ha addirittura posto il divieto di distribuzione di utili (per tutto il periodo in cui la società emittente possiede i requisiti di start-up innovativa, e cioè per un massimo di 5 anni dalla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese). Gli eventuali utili saranno quindi necessariamente reinvestiti nella società accrescendo il valore della partecipazione nel caso in cui la start-up consegua risultati positivi nel tempo. Chi investe in start-up potrà però beneficiare di un trattamento fiscale di favore (art. 29 del “Decreto crescita bis” e regolamenti ministeriali di attuazione).