Benefici fiscali

Quali sono e come usufruire degli incentivi fiscali previsti per l’investimento in società innovative,
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Come posso usufruire dei benefici fiscali al 30% per l'investimento in società innovative?

I benefici fiscali per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di startup innovative o PMI Innovative previsti dall’art. 29 del D.L. 179/2012 si configurano come segue:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di euro 1 milione, vale a dire un risparmio massimo conseguibile pari ad euro 300.000/anno. Se l’ammontare della detrazione supera l’imposta lorda annuale, l’eccedenza può essere riportata a credito entro i 3 anni successivi.
  • per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile IRES pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di euro 1,8 milioni annui, considerando l’aliquota IRES al 24%, ne deriva un risparmio IRES massimo all’anno di euro 129.600. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

La fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup o PMI innovativa per un minimo di tre anni.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative e PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e altre società (es. società veicolo) che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

In aggiunta a ciò, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto 28 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime “de minimis” all’investimento in startup innovative e in PMI innovative, per un ulteriore incentivo (alternativo) del 50%.

Come ottenere i benefici fiscali

Gli investitori dovranno conservare e rendere disponibile al proprio consulente:

  • una certificazione redatta dalla startup o PMI innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione. La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento;
  • copia del piano di investimento della startup innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Quando si applica il beneficio al 50%?

A decorrere dal 01 gennaio 2020, in alternativa all'agevolazione del 30%, che interviene per tutti gli investitori, è consentita, alle sole persone fisiche, la detrazione dall’IRPEF un importo pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più startup o PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up o PMI innovative.

La detrazione al 50% è concessa per investimenti agevolati in startup o PMI innovative che non superino un ammontare massimo di aiuti, concessi a titolo de minimis, pari a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (anno oggetto dell’investimento e i due precedenti).

All'investitore spetta in ciascun periodo d’imposta:

  • detrazione dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore ad euro 50.000 nel caso di investimento in start-up innovative;
  • detrazione dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000 in caso di investimento in PMI innovative.
  • sulla parte di investimento che eccede i limiti sopra indicati (euro 100.000 ed euro 300.000 e comunque entro il massimale annuo di euro 1.000.000), è fruibile esclusivamente la detrazione del 30%.
  • qualora la detrazione fosse di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Gli investimenti in startup e PMI innovative devono essere mantenuti per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Le società/persone giuridiche che investono nel capitale di startup o PMI innovative non possono beneficiare della deduzione al 50% e, quindi, hanno diritto a dedurre dal reddito imponibile complessivo un importo pari al 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative, con un massimo di euro 1.800.000 annui. L’investimento agevolabile può anche essere effettuato ‘indirettamente’ per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare

Esclusioni

Le agevolazioni fiscali non si applicano:

  • nel caso di investimenti in startup innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
    - imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01)
    - imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati
    - imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio
  • nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 

CHI PRESENTA LA DOMANDA

La presentazione della domanda, la registrazione e la fase di verifica sarà effettuata telematicamente. Prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria dovrà presentare esclusivamente online, tramite la piattaforma predisposta dal MISE, la relativa istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020, inoltre, e fino all’operatività effettiva della piattaforma, la beneficiaria dell’investimento potrà presentare domanda tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Quando l’agevolazione fiscale sarà a regime, gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

L’istanza per accedere all’agevolazione dovrà contenere:

  • gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore (PEC inclusa) e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
  • l’ammontare dell’investimento che si vuol effettuare;
  • l’ammontare della detrazione che si vuole richiedere.

Per quanto tempo devo mantenere il mio investimento per godere del beneficio fiscale?

Gli investimenti in startup e PMI innovative devono essere mantenuti per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali senza l’applicazione di alcuna sanzione.

Quali sono le cause di decadenza dei benefici?

Il diritto all'agevolazione relativo all’investimento in startup o PMI innovative, indipendentemente dall’entità dello stesso, decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:

  1. la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
  2. la riduzione di capitale nonchè la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
  3. il recesso o l'esclusione degli investitori;
  4. la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della startup innovativa;
  5. la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile.

Non costituiscono, invece, causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte dell’investitore, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir. 

Per le startup innovative, non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 dovuta:

  1. alla scadenza dei sei anni dalla data di costituzione;
  2. al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000;
  3. alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
  4. all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Per la PMI innovative ammissibili non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 dovuta:

  1. al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
  2. alla quotazione su un mercato regolamentato.