I benefici fiscali per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di startup innovative o PMI Innovative previsti dall’art. 29 del D.L. 179/2012 si configurano come segue:
La fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup o PMI innovativa per un minimo di tre anni.
Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative e PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e altre società (es. società veicolo) che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.
In aggiunta a ciò, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto 28 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime “de minimis” all’investimento in startup innovative e in PMI innovative, per un ulteriore incentivo (alternativo) del 50%.
Gli investitori dovranno conservare e rendere disponibile al proprio consulente:
A decorrere dal 01 gennaio 2020, in alternativa all'agevolazione del 30%, che interviene per tutti gli investitori, è consentita, alle sole persone fisiche, la detrazione dall’IRPEF un importo pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più startup o PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up o PMI innovative.
La detrazione al 50% è concessa per investimenti agevolati in startup o PMI innovative che non superino un ammontare massimo di aiuti, concessi a titolo de minimis, pari a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (anno oggetto dell’investimento e i due precedenti).
All'investitore spetta in ciascun periodo d’imposta:
Gli investimenti in startup e PMI innovative devono essere mantenuti per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Le società/persone giuridiche che investono nel capitale di startup o PMI innovative non possono beneficiare della deduzione al 50% e, quindi, hanno diritto a dedurre dal reddito imponibile complessivo un importo pari al 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative, con un massimo di euro 1.800.000 annui. L’investimento agevolabile può anche essere effettuato ‘indirettamente’ per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare
Le agevolazioni fiscali non si applicano:
La presentazione della domanda, la registrazione e la fase di verifica sarà effettuata telematicamente. Prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria dovrà presentare esclusivamente online, tramite la piattaforma predisposta dal MISE, la relativa istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Per gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020, inoltre, e fino all’operatività effettiva della piattaforma, la beneficiaria dell’investimento potrà presentare domanda tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
Quando l’agevolazione fiscale sarà a regime, gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.
L’istanza per accedere all’agevolazione dovrà contenere:
Gli investimenti in startup e PMI innovative devono essere mantenuti per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali senza l’applicazione di alcuna sanzione.
Il diritto all'agevolazione relativo all’investimento in startup o PMI innovative, indipendentemente dall’entità dello stesso, decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:
Non costituiscono, invece, causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte dell’investitore, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir.
Per le startup innovative, non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 dovuta:
Per la PMI innovative ammissibili non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 dovuta: