Le aziende che fanno ricorso al crowdfunding sono sempre di più. La possibilità di presentare il proprio progetto a un numero molto grande di individui, sfruttando le potenzialità della rete, specialmente per quel che riguarda la visibilità, lo rende uno dei metodi di raccolta fondi più usato. Chi decide di investire nell’equity di una determinata azienda tramite crowdfunding, con il conseguente possesso di quote o azioni, è naturalmente tutelato dalla legge e gode di alcuni diritti.
Diritti per chi investe tramite crowdfunding
In alcuni specifici casi questi diritti possono essere direttamente proporzionali al tipo di investimento: in parole povere maggiore è l’entità della somma investita, maggiori saranno le tutele.
Nel dettaglio i diritti di cui usufruiscono tutti gli investitori in crowdfunding sono tre:
- Diritti di opzione, una prelazione garantita agli investitori su eventuali nuove azioni emesse.
- Diritti patrimoniali, si applicano sia nel caso di partecipazione ai dividendi societari che, qualora l’azienda venisse messa in liquidazione, nel diritto di ricevere eventuali parti residuali dell’attivo (in questo caso la società deve prima pagare i debiti).
- Diritti amministrativi. Gli investitori hanno la possibilità non solo di partecipare ma anche di votare alle assemblee societarie. I soci possono, così, votare le nomine al consiglio di amministrazione o l’approvazione di bilancio. Questo tipo di diritti permette anche l’eventuale impugnazione delle delibere. Nel caso di royalty based crowdfunding, l’investitore, ha il diritto di avere accesso alla reportistica della società ma ha un potere di controllo limitato rispetto a quello garantito ai soci.
Equity crowdfunding, ulteriori diritti
L’equity crowdfunding è, tra le varie tipologie di crowdfunding, quello più utilizzato specialmente quando si parla di startup o PMI di carattere innovativo. Prevedendo la partecipazione al capitale sociale dell’impresa, a favore dell’investitore, il Governo italiano, tramite la Consob, ha disciplinato l’attività. Gli investitori in equity crowdfunding, quindi, godono di un’ulteriore serie di diritti:
- Diritti di co-vendita. Si applicano tramite i patti di co-vendita come le clausole drag along e tag along e tutelano i soci di minoranza.
- Diritto di revoca. Si applica nei casi particolari in cui tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui è definitivamente chiusa sopraggiungono fatti nuovi o viene rilevato un errore materiale sulle informazioni esposte.
- Diritto di ripensamento. Deve avvenire entro sette giorni dall’ordine di adesione, non prevede nessuna spesa e può essere immotivato.
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